domenica 18 ottobre 2009

Scuola di Islam e Scuola di Cattolicesimo

18/10/09
La proposta Urso, il no del cardinale Bagnasco, il sì del cardinale Martino, il sì di D’Alema il no della Lega Nord. La Costituzione e il Concordato, il sottile equilibrio. Ma libertà di culto e libertà di insegnamento non si possono confondere



La proposta del vice­ministro Adolfo Urso (Pdl - linea di Fini) , di introdurre nelle scuole la religione islamica come materia facoltati­va e alternativa a quella catto­lica (per evitare di lasciare i piccoli musulmani «nei ghet­ti delle madrasse e delle scuo­le islamiche integraliste» ) comincia a creare un vivace dibattito tra cardinali e politici.

Massimo D'Alema commenta positivamente: “Mi sembra una idea condivisibile, non capisco perché non si debba consentire a bimbi di religione islamica, come opzione alternativa, l'insegnamento della loro religione».

La Lega Nord si affretta a scendere in campo e con Federico Bricolo dichiara: «Con la Lega Nord in questa maggioranza non potrà realizzarsi in nessun modo la proposta di Urso per l'introduzione dell'ora di religione islamica. Non lo permetteremo mai: noi le nostre radici cristiane le difenderemo fino in fondo».

Ma per le radici cristiane, anzi meglio per le radici cattoliche, i competenti sono i cardinali ed eccoli. Stranamente questa volta pare che non suonano la stessa campana.

Il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio consiglio Giustizia e Pace, si sbilancia per un sì e sottolinea che, assicurando i debiti "controlli", si tratterebbe, oltre che di un "diritto", di un meccanismo che permetterebbe di evitare che i giovani di religione islamica finiscano nel "radicalismo". «A meno che non scelgano di convertirsi al cristianesimo - perché la libertà di religione è un principio sancito da Dichiarazione dei diritti dell’uomo - se scelgono di conservare la loro religione hanno diritto ad istruirsi nella loro religione».

Il cardinale Tonini parla di «PRESSAPOCHISMO»; «capisco le intenzioni ma dietro queste proposte c'è pressapochismo. Ci vuole massima prudenza nell'approccio con l'Islam». Secondo il cardinale, «si tratta di un'idea impraticabile, non attualizzabile nel nostro momento storico». Il cardinale precisa il suo disappunto: «pensare che l'Islam sia un gruppo completo, esaustivo, è un errore. L'Islam ha mille espressioni, collegamenti, imparentamenti. Insomma, con i valori della nostra civiltà non ha nulla a che vedere».

Il cardinale Bagnasco
, presidente della Cei, interviene con l’intervista rilasciata al Corriere della sera e pubblicata nella edizione domenicale del 18 ottobre. E’ contrario e si richiama all’articolo 9 del Concordato per dire che la religione cattolica fa parte “della nostra storia e della nostra cultura”; aggiunge che non si tratta di “una catechesi confessionale”, ma di una disciplina culturale nel quadro delle finalità della scuola.

Quella di Bagnasco è la linea che è prevalsa in Italia con il Concordato, dove la Religione cattolica è stata individuata come religione di Stato della maggioranza, dove lo Stato è disposto a pagare gli insegnanti che nomina la chiesa.

Vediamo il difficile equilibrio tra Costituzione Italiana e Concordato.
La libertà di culto nella costituzione italiana è stata inserita come aspetto essenziale della libertà di pensiero e di divulgazione del pensiero. Gli articoli 8, 19 e 20 danno un’ampia libertà di culto nel nostro paese; l’articolo 7 prevede però un particolare status per la Chiesa cattolica e rinvia ai Patti Lateranensi.
Costituzione
Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Pare abbastanza evidente che alla libertà di religione e di culto viene riconosciuta la più ampia autonomia, tranne il generico limite di “purché non si tratti di riti contrari al buon costume” .
Ma riguardo all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche occorre fare riferimento ai Patti così come sono stati modificati nell’ultimo Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica.

http://web.infinito.it/utenti/i/interface/Concordato.html

Il Cardinale Bagnasco ha voluto fare riferimento espressamente all’artitolo 9 e in particolare al comma due dell'ultimo Concordato
Art. 9 - 2.La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Ma se è vero, come dice il cardinale Bagnasco, che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole deriva dall’art 9 comma 2 del Concordato (a sua volta derivante dall’art. 7 della Costituzione); è anche vero che lo Stato può stabilire intese con altre comunità religiose. Infatti in una fase successiva al Concordato abbiamo avuto le intese con la Comunità ebraica, con la Tavola valdese e con altre comunità religiose. Una possibile intesa con le Comunità islamiche è allo studio e non si può escludere a priori che non si possa andare verso il riconoscimento di una qualche forma di insegnamento della religione islamica.
La stessa proposta del CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana già prevede una possibilità con il suo articolo 20 comma 4: “ La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Comunità il diritto, nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso islamico. [I relativi oneri sono a carico della Comunità Islamica].”
Anche allo stato attuale dei dispositivi normativi, considerata la possibilità che hanno le scuole nella loro autonomia di istituire la materia alternativa, una scuola potrebbe costruire un corso di islamismo come materia alternativa.

Bene, ma chi potrà insegnare islamismo in Italia: sunniti o sciiti o altra scuola di pensiero religioso? Nelle scuole dove è più vasta la presenza di asiatici, accoglieremo altre richieste di altre religioni?
In una società multiculturale avere una scuola pubblica con cento insegnamenti religiosi è sintomo di sano pluralismo o è il sintomo di una grande dispersione?



Recentemente con il referendum che si è tenuto il, 26/04/09, i berlinesi hanno scelto l’Etica come materia obbligatoria per tutti.

Berlino: no alla Religione, meglio l’Etica per tut...

In Italia abbiamo le cosiddette tre possibilità di scelta tra: religione cattolica, materia alternativa e la possibilità di non avvalersi di partecipare.
Oggi un parlamentare come Urso solleva il problema dell’insegnamento della religione islamica come antidodo all’estremismo religioso, in una forma quasi strumentale per fini di sicurezza; qualcosa che è diversa da una motivazione religiosa.
Con l’avanzare di una società multiculturale in Italia le richieste continueranno ad addizionarsi, ognuno potrà chiedere un piccolo ritaglio, e ogni volta si inseguiranno scelte che hanno poco a che fare con la funzione della scuola.
La libertà di culto va lasciata nelle chiese e nelle sedi di culto di ogni collettività religiosa, la scuola è luogo delle conoscenze e non delle appartenenze.
Le religioni fanno parte della Storia dell’uomo e quindi studiare le religioni significa studiare la Storia delle religioni. Volere essere rispettosi della finalità della scuola, finalità di accrescimento delle conoscenze nella libertà dell’uomo, significa potenziare lo studio della Storia integrandolo anche con la Storia delle religioni e con la Storia del pensiero umano.Storia, Filosofia e Letteratura sono il nucleo della formazione umanistica della scuola. La libertà di culto va esercitata nei luoghi di culto, alla scuola va lasciata la libertà nella conoscenza dei fatti e del pensiero umano. Pluralismo nella scuola è avere un punto di incontro e un momento di confronto per tutti gli studenti, alla luce della conoscenza e per il reciproco riconoscimento, non la costruzione di recinti.
francesco zaffuto
(immagine – “papaveri rossi tra le colonne dell’Acropoli” foto © maria luisa ferrantelli)

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