mercoledì 31 marzo 2010

Napolitano non firma la modifica all'art.18 dello Statuto dei lavoratori


Il Presidente della Repubblica Napolitano, finalmente avvalendosi delle sue prerogative costituzionali, rinvia alle Camere il ddl sul lavoro che aveva introdotto l’arbitrato privato sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
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Il testo del comunicato del Presidente su

riporto di seguito il post inserito il 04/03/10 al momento dell’approvazione al Senato

Il Ddl lavoro collegato alla manovra triennale del 2008
è stato approvato dal Senato in via definitiva.
Tra le altre cose, questo disegno di legge va a toccare l’art. 18 dello statuto dei lavoratori (con quanto disposto nel suo art. 33 comma 9, sottoriportato) .
La modifica è tutta in evoluzione e dovranno essere sentite le parti per meglio definirla contrattualmente; ma, in buona sostanza, è stato inserito il principio che in materia di licenziamento per giusta causa si potrà fare riferimento ad un arbitro privato.
La CGIL ha manifestato le sue perplessità, la CISL si mostra favorevole, la UIL dice vedremo.
In pratica, a dirla breve, al posto di ricorrere al Giudice del lavoro si potrà ricorrere ad un arbitro privato, accettando le parti una clausola compromissoria.
La motivazione è la solita: la lentezza della giustizia; in materia di cause di lavoro ci sono casi di attesa anche superiori a 900 giorni.
Il ricorso al Giudice del lavoro era già stato mitigato dal cosiddetto tentativo di conciliazione; procedura obbligatoria per la quale le parti debbono presso l’Ufficio del lavoro tentare di addivenire ad un accordo con la mediazione di un dirigente dell’ufficio. Questa procedura ha fatto diminuire il contenzioso presso il giudice del lavoro; ma evidentemente gli organici di tali giudici sono ancora insufficienti.
Il problema dal punto di vista logico può essere risolto aumentando l’organico dei magistrati, tanto quanto basta. Per niente, si sceglie la logica di fare intervenire nella giustizia l’arbitrato privato. E’ vero che il ricorso all’arbitro privato è diffuso in materia di controversie commerciali e civili, ma in quel campo i contendenti sono spesso su un piano di parità, appartengono alle stesse organizzazioni di categoria commerciale e industriale, scelgono come arbitri membri delle confederazioni di appartenenza. Di ben altra natura sono le controversie tra datore di lavoro e lavoratore: i due contendenti non sono certo inseriti negli stessi organismi, non sono su un piano di parità, il licenziamento pone problemi vitali al lavoratore.
Lo Stato si ritira da una materia delicatissima e di garanzia come quella del lavoro, l’arbitro pubblico cede il posto a quello privato. Ma l’amministrazione della giustizia, l’essere arbitro, è un compito primario e fondativo dello Stato. Uno di quei compiti che sono stati alla base della concezione illuminista dello Stato moderno. Un compito che fino a qualche decennio fa non avrebbero posto in discussione né la sinistra né la destra.
francesco zaffuto
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Disegno di legge N. 1167-B art. 33

9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma sono pienamente operative
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(immagine – il quarto stato – Pellizza da Volpedo)

3 commenti:

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