martedì 12 gennaio 2016

Il referendum istituzionale non è una gentile concessione democratica del Governo

Il referendum istituzionale non è una gentile concessione democratica del Governo, è ben previsto dall’articolo 138 della Costituzione qualora le riforme costituzionali non siano state approvate da entrambi le Camere con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


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